Nell’ultima seduta del 2021 il Consiglio Comunale ha provveduto a nominare la Magistratura della Giostra del Saracino che resterà in carica per il triennio 2022/2024. I dieci magistrati uscenti nominati nel 2019, erano tutti al primo mandato e quindi potevano essere riconfermati per il secondo consecutivo.
Del collegio fanno parte 10 membri. Ecco la composizione: Angiolo Agnolucci, Luca Bizzarri, Marco Cecchi, Gino Ciofini, Mauro Messeri, Laura Paffetti, Marco Salvadori, Andrea Sandroni, Andrea Seri, Roberto Tundo.
“29.1 – Composizione – La Magistratura è composta da dieci Magistrati. Ad uno dei componenti è conferita, con elezione diretta, la carica di Primo Magistrato. Il Primo Magistrato convoca e presiede le sedute della Magistratura, regola lo svolgimento dei lavori e detiene la rappresentanza esterna dell’Organo. Svolge funzioni di segreteria un Cancelliere nominato dal Primo Magistrato.
29.2 – Modalità di nomina, requisiti e prerogative dei Magistrati – I Magistrati sono nominati dal Consiglio Comunale, tra persone che offrano nello svolgimento della loro funzione, ampie garanzie di competenza in materia di equilibrio, di assoluta imparzialità ed indipendenza di giudizio. La carica di Magistrato è incompatibile con l’assunzione o il mantenimento di qualsiasi carica direttiva o incarico specifico all’interno di ciascuno degli altri Organismi della Giostra. È inoltre incompatibile con l’associazione, a qualsiasi titolo, ad un Quartiere, al Gruppo Musici, all’Associazione Sbandieratori, all’Associazione Signa Arretii. Nell’esercizio delle sue funzioni, il Magistrato gode di piena libertà ed indipendenza di giudizio e non è vincolato da alcun rapporto di rappresentanza. La surrogazione dei posti resesi vacanti dopo la nomina è effettuata dal Consiglio Comunale con le modalità e i criteri di cui ai commi precedenti.
29.4 – Durata del mandato – Il mandato della Magistratura ha durata triennale. La nomina viene effettuata dal Consiglio Comunale entro il mese di dicembre dell’anno in cui ha termine il mandato secondo i dettami dell’art. 29.2. Alla scadenza del mandato i Magistrati in carica assicurano lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione fino all’insediamento del nuovo Organo che avviene entro i 15 giorni successivi alla data di esecutività dell’atto di nomina. Il mandato di Magistrato può essere rinnovato consecutivamente per una sola volta. Un componente della magistratura, dimesso per fine mandato, può tornare a farne parte dopo tre anni consecutivi di assenza.”